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La persona separata o divorziata che forma una nuova famiglia, anche di fatto, perde l’assegno di mantenimento.

Sono molte le persone che, a causa della separazione o del divorzio, pagano periodicamente un assegno di mantenimento all’ex coniuge.

Cosa accade se uno od entrambi gli ex coniugi (divorziati) formano una nuova famiglia? Non ci riferiamo solo all’ipotesi che contraggano nuove nozze, ma, come più spesso avviene, costituiscano una famiglia di fatto, che si concretizza nella convivenza stabile con un’altra persona.
Se colui che beneficia dell’assegno di divorzio si risposa, l’art. 5, comma 10, della legge sul divorzio prevede la cessazione della corresponsione dell’assegno medesimo. La Legge, però, non disciplina il caso in cui chi riceve l’assegno di divorzio non contragga nuove nozze, ma, semplicemente, formi una nuova famiglia di fatto.
Ebbene, la Corte di Cassazione, nel 2015, ha affermato con chiarezza il principio che, quando un coniuge divorziato forma una nuova famiglia, anche se questa è una mera famiglia di fatto, tale circostanza determina il venir meno, definitivo, del presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a proprio favore.
Ma cosa accade, invece, se prima della pronuncia di divorzio, il coniuge, semplicemente separato, forma una nuova famiglia ? (che sarà senz’altro di fatto, poiché i coniugi solo separati sono ancora legati dal precedente vincolo matrimoniale). L’assegno di separazione dovrà ancora essere loro corrisposto oppure cessa l’obbligo?
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 32871 del 19/12/2018, la quale, in continuità con i precedenti interventi, ha statuito che anche il coniuge separato (e non ancora divorziato), se forma una nuova famiglia di fatto, perde, definitivamente, il diritto a percepire l’assegno di mantenimento.