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ASSEGNO DI DIVORZIO: REVOCABILE SE IL CONIUGE NON LAVORA ED EFFETTUA SPESE “VOLUTTUARIE”

Se l’ ex coniuge, anzichè dedicarsi ad un ‘attività lavorativa, ” spende e spande”, passa la vita tra palestra e centri estetici ed effettua acquisti non necessari … l’ assegno ottenuto in sede di divorzio può essergli revocato.

 Per la prima volta la Corte di Cassazione, con Sentenza del  18 gennaio 2023, entra nel merito di come viene speso l’ assegno divorzile.

Sinora, chi versava l’ assegno di divorzio non poteva sindacare su come quei denari  venissero spesi dal beneficiario.

I giudici della Suprema corte colgono l’ occasione per ribadire che l’ assegno di divorzio ha una funzione ” assistenziale e compensativa”, ovvero  serve a garantire  mezzi di sussistenza all’ ex coniuge che   si trova nell’ inadeguatezza e nell’ impossibilità di procurarseli .  Viene anche riconfermato  il principio che esso va  calcolato  tenendo in considerazione , non solo il contributo alla vita familiare  ed alla formazione del patrimonio comune da parte di entrambi i  coniugi, ma anche le  chance professionali  che siano state rinunciate, o comunque  sacrificate,  per dedicarsi alla famiglia.

Ma  l’assegno non spetta più se il coniuge rifiuta di lavorare e si dedica ad una vita di ozio e spese non necessarie! In tal caso , il coniuge obbligato a corrispondere il mantenimento può ricorrere al Tribunale  per chiedere che l’ assegno,  già ottenuto dall’ ex, venga revocato !