La Cassazione ha, recentemente (Sent.n. 25562/2022), riaffermato il principio in base al quale il marito che non ha assolto all’obbligo di mantenimento della moglie, stabilito in sede di separazione, va assolto dal reato di cui all’art. 570 comma 2 °c.p., quando la moglie decide di non lavorare anche se sarebbe perfettamente in grado di farlo.
L’art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza famigliare) si applica, infatti, solo in caso di stato di bisogno effettivo ed incolpevole di chi ha ottenuto il mantenimento.
E quindi certamente non quando la moglie, ma lo stesso potrebbe valere a parti invertite, non cerca neppure un’occupazione.